La Tutela del Compratore nel Contratto di Vendita

Post on 16 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

La responsabilità del venditore di beni di consumo per aver consegnato beni non conformi al contratto comporta rilevanti conseguenze giuridiche. La legge (art. 130 cod. cons.) attribuisce al consumatore la titolarità del diritto di ottenere il ripristino, con spese a carico del venditore, della conformità del bene al contratto mediante riparazione o sostituzione oppure la titolarità del diritto a una riduzione adeguata del prezzo o, ancora, la titolarità del diritto alla risoluzione del negozio.

Prima di analizzare ciascuno dei rimedi or ora menzionati, mette in debito conto evidenziare che il venditore è responsabile della non conformità del bene che dovesse sussistere al momento della consegna: ciò rende la disciplina in esame molto diversa da quella della vendita di diritto comune; a norma di quest’ultima, infatti, il venditore risponde dei vizi di cui la cosa è affetta al momento della conclusione del contratto. Ne consegue che la disciplina della vendita di beni di consumo determina uno spostamento temporale della responsabilità del venditore, a tutela della parte debole del rapporto contrattuale (il consumatore-compratore, appunto).

I rimedi in parola sono posti dal legislatore in rapporto diverso tra loro; anzitutto alcuni sono c.d. primari e altri c.d. secondari: in particolare, l’esperimento dei secondari è subordinato all’impossibilità o all’eccessiva onerosità dell’esperimento dei primari.

Segnatamente, sono da considerarsi primari i rimedi della riparazione o della sostituzione: stando al tenore letterale dell’art. 130 cod. cons. essi sono posti come alternativi tra loro, eccezion fatta per il caso in cui il rimedio richiesto dal consumatore sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore. Una volta effettuata la richiesta, la riparazione o la sostituzione deve avvenire in congruo termine, in modo da non arrecare inconvenienti notevoli al consumatore. Nel caso in cui si ritenga che la conformità del bene al contratto abbia natura di obbligazione di cui è soggetto passivo il venditore, allora coerentemente i rimedi in parola debbono essere qualificati alla stregua di un’azione di esatto adempimento. Di contro, ove si ritenga che la conformità al contratto sia riconducibile al concetto di garanzia, allora la riparazione e la sostituzione costituiscono garanzie in forma specifica del risultato atteso dal consumatore. Sussiste, inoltre, un’ontologica diversità tra il rimedio della riparazione e quello della sostituzione: mentre il primo fa sorgere, in capo al venditore, l’obbligo di eseguire una prestazione di fare, il secondo comporta un’obbligazione di dare. Mette, ancora, conto evidenziare che – nonostante il tenore letterale della disposizione in esame sembri far propendere nel senso che i rimedi della riparazione e della sostituzione siano del tutto equivalenti tra loro – secondo l’opinione prevalente, l’esperimento di quello della sostituzione è subordinato alla sussistenza del requisito della non scarsità dell’importanza dell’inadempimento, avuto riguardo all’interesse del consumatore.
Nel silenzio della legge, inoltre, sembra prevalere l’opinione secondo la quale la scelta può essere esercitata dal consumatore anche per via stragiudiziale e in forma libera.

Con specifico riguardo, invece, ai rimedi c.d. secondari, occorre preliminarmente osservare che i legislatori, comunitario (prima) e nazionale (dopo), hanno inteso assicurare, per quanto possibile, la conservazione del contratto. L’esigenza di tutela del consumatore è, infatti, contemperate con quella, altrettanto meritevole di tutela, della certezza del traffico giuridico: quest’ultimo, in particolare, sarebbe eccessivamente vulnerato nel caso in cui potesse invocarsi il rimedio risolutorio per qualsivoglia difetto di conformità del bene consegnato al contratto. Per non diverse ragioni, la stessa riduzione del prezzo è subordinata al non possibile esperimento dei rimedi primari: la natura giuridica della stessa, infatti, secondo l’opinione prevalente nella civilistica italiana, in altro non deve individuarsi se non in una risoluzione parziale del contratto.

La legge tace sull’individuazione del momento nel quale occorre tener conto del difetto di conformità al fine di ridurre il prezzo: in particolare, non è chiaro se esso si identifichi in quello della conclusione del contratto o in quello della consegna del bene. Parimenti, sempre per la lacuna del diritto positivo, è oscuro il criterio sulla base del quale determinare, in concreto, l’ammontare della riduzione: a tal proposito, è stata sostenuta tanto la tesi secondo la quale la riduzione debba essere proporzionale alla diminuzione di valore del bene quanto quella secondo la quale debba avvenire in via equitativa.
Per quanto attiene, infine, al rimedio risolutorio espressamente disciplinato in materia di vendita di beni di consumo, va subito specificato che è discusso se esso sia riconducibile alla risoluzione di diritto comune di cui agli artt. 1453 ss. c.c. o, piuttosto, costituisca un istituto speciale e autonomamente regolato dalla normativa di settore. È evidente che il dibattito, lungi dall’essere squisitamente teorico, è invero strumentale all’individuazione della disciplina applicabile: soltanto nel caso in cui si ritenga che il rimedio in parola sia applicazione di quello generale, infatti, potranno trovare applicazione anche le regole dettate nella c.d. parte generale del contratto.

Sembra, in ogni caso, prevalere l’opinione secondo la quale la risoluzione può essere chiesta e ottenuta per via stragiudiziale, indirizzando alla controparte la dichiarazione di volontà di volersi avvalere del rimedio in parola.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto di vendita, gli obblighi nel contratto di vendita, la tutela del compratore, la garanzia per evizione, la garanzia per vizi, la vendita di cose altrui, la vendita di cose future, la vendita di beni di consumo.

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