A Cura dello Studio Legale Ferrante e Associati
Nel caso in cui il contratto di trasporto di cose abbia quale destinatario un terzo, la legge disciplina le obbligazioni di cui il vettore sarebbe soggetto passivo qualora la prestazione non fosse eseguita per causa non imputabile allo stesso vettore. In particolare, può darsi che il destinatario indicato in contratto sia irreperibile o ritardi o, addirittura, rifiuti di ricevere le cose trasportate: in tali ipotesi, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente. Al riguardo, si ricorda che il potere del mittente di dare istruzioni al vettore costituisce esercizio del diritto di contrordine di cui il primo è titolare nei confronti del secondo. Ad ogni modo, non è chiaro se il rifiuto di accettare la riconsegna debba considerarsi come preclusiva, per lo stesso destinatario, di accettarla successivamente o se egli possa comunque, piuttosto, richiederla successivamente: la norma tace sul punto sicché, nel silenzio della legge, sono state sostenute entrambe le tesi.
Può darsi, ancora, il caso in cui sorga controversia tra una pluralità di destinatari o sul diritto alla riconsegna o sull’esecuzione della stessa. In tali ipotesi (cui si aggiunge anche quella in cui il destinatario ritardi a ricevere le cose trasportate), il vettore può depositare le stesse, per conto e a spese del destinatario, in un locale di pubblico deposito o in un altro locale idoneo determinato dal Tribunale del luogo in cui la riconsegna sarebbe dovuta avvenire, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1514 e 1690 c.c. L’opinione prevalente è nel senso che l’esecuzione del deposito appena descritto liberi il vettore dagli obblighi tanto di custodia quanto di riconsegna.
Nelle ipotesi appena menzionate, qualora le cose oggetto del contratto siano soggette a rapido deterioramento, il vettore potrebbe farle vendere, senza ritardo e a spese del destinatario, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1515 e 1690 c.c. La vendita è fatta all’incanto a mezzo di persona autorizzata a tali atti o, in mancanza, a mezzo di ufficiale giudiziario. L’incanto può essere evitato nel caso in cui la cosa abbia un prezzo corrente o risulti da listini di borsa o mercuriali.
Il vettore tuttavia, qualora intenda avvalersi dei poteri di far luogo al deposito o alla vendita, deve dare notizia al destinatario del deposito o della vendita.
Chiarito quanto precede, mette ora in debito conto analizzare la responsabilità del vettore per la perdita e l’avaria delle cose trasportate, verificatesi nel lasso temporale decorrente dal momento in cui il vettore riceve le cose e quello in cui le riconsegna al destinatario. Propriamente, si ha perdita nel caso in cui la cosa non sia riconsegnata al destinatario indicato in contratto; di contro, si ha avaria nel caso in cui la cosa perda la qualità originaria o subisca una diminuzione del suo valore. Affinché il vettore possa andare esente da responsabilità è necessario che provi che la perdita o l’avaria è derivata dal caso fortuito, dalla natura dei vizi delle cose o dal loro imballaggio, dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Prevalente in giurisprudenza è l’orientamento secondo il quale la prova liberatoria in questione deve consistere nella dimostrazione della causa, identificabile nella perdita o nell’avaria, e del nesso causale corrente tra detta causa e il danno.
È appena il caso di evidenziare che la giurisprudenza interpreta in termini assai rigorosi la prova liberatoria che ha l’onere di fornire il vettore. In particolare, è stata ritenuto non sufficiente per non essere ritenuti responsabili aver dimostrato, da parte del vettore, di avere subito il furto della cosa trasportata su un autofurgone, ancorché chiuso con lucchetto (poi forzato dal ladro) (Cass. n. 1227 del 1984). Allo stesso modo, in un caso molto simile, è stata ritenuta insufficiente a liberare da responsabilità il vettore la prova che egli aveva commissionato a terzi il compimento di attività di vigilanza, poi rivelatasi comunque inidonea ad impedire la consumazione del furto della cosa trasportata (Cass. n. 1712 del 2000). Contrariamente, si è ritenuto che il caso fortuito richiesto dalla legge per andare esenti da responsabilità consiste nella prova di un evento del tutto imprevedibile, straordinario, eccezionale e, in quanto tale, interruttivo del nesso causale corrente tra la causa di perdita ed avaria e il danno subito (Cass. n. 28612 del 2013).
In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto di trasporto, disciplina del contratto di trasporto, diritti del destinatario, riconsegna, perdita e avaria nel contratto di trasporto.
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