Responsabilità dell'Appaltatore nel Contratto d'Appalto

Post on 28 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

L’appaltatore è tenuto a garantire il committente per vizi dell’opera o del servizio, nonché per le difformità rispetto alle indicazioni del committente, salvo che il committente abbia accettato l’opera e le difformità o, comunque, i vizi fossero noti o riconoscibili: in tale ultima ipotesi, la garanzia non è dovuta se l’appaltatore li ha in mala fede taciuti.

La garanzia spettante al committente per difformità e vizi soggiace a un termine di decadenza piuttosto breve: il committente deve, infatti, denunziarli all’appaltatore entro sessanta giorni dalla scoperta, eccezion fatta per le ipotesi in cui l’appaltatore abbia riconosciuto tali difformità o le abbia occultate. In ogni caso, il committente può far valere in giudizio il suo diritto, promuovendo la relativa azione nei confronti dell’appaltatore, soltanto prima del decorso del termine di prescrizione di due anni, decorrente dalla data della consegna dell’opera. Diversamente, se il committente è convenuto in giudizio dall’appaltatore, può far valere in ogni momento la garanzia, purché abbia effettuato la denunzia dei vizi entro sessanta giorni dalla loro scoperta e prima della decorrenza del termine biennale decorrente dalla consegna.

Tradizionalmente si osserva che i rimedi appena descritti sono speciali e dettati dal legislatore specificamente con riguardo al contratto di appalto e, pertanto, si affiancano alla disciplina generale in materia di risoluzione del contratto di cui agli artt. 1453 ss. cod. civ.

Alla luce della rispondenza, inoltre, della garanzia in oggetto all’interesse del committente, si ritiene comunemente valida ed efficace la clausola, inserita nel regolamento contrattuale, in forza della quale il committente rinuncia a detta garanzia, anche se in relazione ai vizi occulti o non riconoscibili; parimenti la rinuncia in questione può essere anche contenuta nell’atto mediante il quale il committente accetta l’opera eseguita dall’appaltatore.

Il requisito della riconoscibilità del vizio, cui prima s’accennava per escludere la responsabilità dell’appaltatore nel caso in cui lo stesso sia sussistente, deve sussistere al momento della consegna dell’opera.

La descritta garanzia si sostanzia nel potere del committente di chiedere l’eliminazione delle difformità o dei vizi a spese dell’appaltatore. Il committente, inoltre, potrebbe anche chiedere che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, se sproporzionato, salvo in ogni caso il suo diritto al risarcimento del danno. Soltanto nell’ipotesi in cui le difformità o i vizi siano tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente potrebbe chiedere la risoluzione del contratto. L’ordinamento, quindi, in omaggio al principio di conservazione dell’accordo negoziale, preclude al committente di avvalersi del rimedio risolutorio, che comporta lo scioglimento del vincolo, qualora i vizi o le difformità, pur incidendo in negativo sul valore dell’opera, non sono talmente gravi da renderla inidonea all’uso cui la medesima è adibita. Il committente può liberamente scegliere, anche in via stragiudiziale, se avvalersi del rimedio dell’eliminazione dei vizi o di quello della riduzione del prezzo. Tradizionalmente si ritiene che possa anche mutare la propria scelta, purché l’appaltatore non abbia ancora manifestato la sua accettazione. Con specifico riguardo all’ipotesi della risoluzione, invece, occorre osservare che il legislatore disciplina il rimedio in oggetto diversamente nel contratto d’appalto rispetto a quello di vendita: mentre nel primo, infatti, in tanto la risoluzione può essere chiesta dal committente in quanto l’opera sia assolutamente inadatta alla destinazione cui è destinata, nel secondo è sufficiente che vi siano vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa.

Ulteriore profilo di responsabilità dell’appaltatore sussiste nel caso in cui l’opera da eseguire consista in edifici o altri beni immobili destinati per loro natura a lunga durata. In tali ipotesi, infatti, l’appaltatore è responsabile se l’opera realizzata rovina, in tutto o in parte, o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti. La garanzia spettante al committente, peraltro, è assoggettata a un breve termine di decadenza ed ad uno, altrettanto breve di prescrizione: il committente deve denunziare, entro un anno dalla scoperta, all’appaltatore la rovina o difetti e il diritto del committente si estingue nel caso in cui questi sia inerte per un anno dalla data in cui ha compiuto la denunzia. Detta denunzia, in mancanza di speciali previsioni di legge, è valida se compiuta in qualsiasi forma e, pertanto, anche oralmente. Si ritiene, inoltre, ancorché la legge taccia sul punto, che la scoperta debba avvenire entro il termine di un decennio decorrente dalla data della consegna dell’opera. La responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili è particolarmente rilevante perché, nonostante la relativa disciplina sia collocata nel codice civile nella sede della disciplina del contratto in oggetto, secondo la giurisprudenza nettamente prevalente ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che essa può essere fatta valere non soltanto dal committente ma, in generale, da qualsiasi terzo danneggiato dalla rovina o dai gravi difetti dell’edificio (Cfr., in tal senso, Cass. n. 467 del 2014; Cass. n. 6753 del 2003).

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto d’appalto, gli obblighi delle parti nell’appalto, la responsabilità dell’appaltatore, l’appalto di servizi, il contratto di subappalto.

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