Obblighi delle Parti nel Contratto D'Appalto

Post on 28 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Dal contratto di appalto sorge, in primo luogo, in capo all’appaltatore l’obbligazione di eseguire l’opera o di prestare il servizio a regola d’arte. Con questa espressione, tradizionalmente, si suole intendere la rispondenza dell’opera o del servizio eseguito o prestato dall’appaltatore allo stato della migliore scienza ed esperienza, riferibile al settore merceologico cui il contratto si riferisce, nel momento in cui la prestazione deve essere adempiuta. Si tratta, quindi, di una formulazione che consente di valutare l’adempimento degli obblighi dell’appaltatore anche alla luce dell’evoluzione di dette conoscenze tecniche, senza che le parti debbano preoccuparsi di aggiornare, di volta in volta, il regolamento contrattuale.

L’appaltatore, di solito, si obbliga nei confronti del committente anche a fornire la materia necessaria per l’esecuzione dell’opera, ma la legge (art. 1658 cod. civ.) espressamente attribuisce all’autonomia negoziale il potere di stabilire diversamente: ne consegue che sono valide tanto le clausole in forza delle quali il committente incarica l’appaltatore di acquistare i materiali, fornendogli il danaro necessario, quanto quelle che espressamente prevedano debba essere il committente a fornire i materiali necessari per l’opera. In ogni caso, la “materia” cui fa riferimento l’art. 1658 cod. civ. è tradizionalmente identificata nell’insieme dei materiali, grezzi o lavorati in tutto o in parte, mediante i quali l’opera è eseguita. La “materia” cui il codice civile si riferisce, pertanto, deve essere tenuta distinta rispetto alla prestazione dei mezzi necessari per l’esecuzione dell’opera, che è fornita dall’appaltatore, in quanto ciò è rispondente alla stessa nozione di contratto d’appalto.

Obbligazione principale gravante sul committente è il pagamento del prezzo convenuto. Le parti possono accordarsi nel senso che il medesimo debba essere determinato a corpo o a misura: nel primo caso le variazioni apportate dall’appaltatore non danno diritto ad aumento del corrispettivo, anche se approvate dal committente. Può, però, darsi il caso in cui, nel corso dell’esecuzione dei lavori, si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della manodopera per eventi non prevedibili: in tali ipotesi il legislatore (art. 1664 cod. civ.) si preoccupa di disciplinare il fenomeno della c.d. revisione del prezzo, disponendo che tanto l’appaltatore quanto il committente possano chiedere l’adeguamento del corrispettivo se gli eventi abbiano inciso sul prezzo dell’appalto in misura superiore al dieci per cento.

La disciplina dettata dal codice civile in materia di revisione di prezzo, tuttavia, deve essere coordinata con la prassi negoziale, in particolare sviluppatasi nell’ambito della contrattualistica internazionale, volta a regolamentare in modo particolarmente analitico la revisione del prezzo, mediante apposite clausole dette di hardship: in tali ipotesi, infatti, la disciplina dettata dal codice civile risulta soltanto residuale e, pertanto, destinata a trovare applicazione soltanto qualora non derogata dalle parti.

Alla luce del sopra esposto obbligo dell’appaltatore di eseguire i lavori a regola d’arte, il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato (art. 1662 cod. civ.): nel caso in cui il committente ritenga che l’appaltatore sia inadempiente può assegnargli un termine congruo entro il quale l’appaltatore deve conformarsi a quanto convenuto, altrimenti il contratto è risolto automaticamente e il committente ha diritto al risarcimento del danno. Rispondendo a una finalità di tutela del committente dall’eventualità in cui l’appaltatore risulti inadempiente delle obbligazioni contrattuali su di lui gravanti, la norma è tradizionalmente ritenuta inderogabile. Mette, inoltre, conto evidenziare che, per la descritta finalità di tutela, tale norma deroga al principio, generalmente operante in materia di risoluzione del contratto, secondo il quale l’inadempimento deve essersi già verificato nel momento in cui la parte fedele intende avvalersi del rimedio.

Un potere di verifica per certi versi analogo a quello appena descritto è dettato dal legislatore con riguardo all’attribuzione, in capo al committente, del potere di verificare l’opera prima di prenderla in consegna dall’appaltatore: si tratta dell’operazione chiamata, nella prassi, collaudo. Se detta operazione di verifica, compiuta dal committente (o da terzi che agiscano per suo conto), termina con esito positivo, si ha l’accettazione dell’opera.
Quanto detto è particolarmente rilevante nella disciplina dell’appalto poiché, salvo che le parti abbiano diversamente previsto, il diritto dell’appaltatore ad ottenere il pagamento del corrispettivo sorge soltanto nel momento in cui l’opera sia stata accettata dal committente. Non prevedendo il legislatore alcuna forma speciale, l’accettazione dell’opera del committente ha forma libera e consiste nella dichiarazione che l’opera eseguita dall’appaltatore è conforme al contratto. Grava pertanto, in applicazione delle regole generali, sull’appaltatore l’onere di provare che l’opera sia stata accettata dal committente. A tal fine, tuttavia, entrano in gioco due regole particolarmente rilevanti: una presume, non dando possibilità di provare il contrario, l’avvenuta accettazione dell’opera da parte del committente sulla base dell’atto mediante il quale questi riceva in consegna l’opera dall’appaltatore senza muovere alcuna riserva; l’altra presume la medesima accettazione sulla base dell’inerzia ingiustificata del committente nel procedere alla verifica o nel comunicare il risultato della medesima, pur essendo appositamente invitato dall’appaltatore.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto d’appalto, gli obblighi delle parti nell’appalto, la responsabilità dell’appaltatore, l’appalto di servizi, il contratto di subappalto.

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