In Contratto di Countertrade

Post on 05 Aprile 2017
by Avv. Nicola Ferrante

Con il termine countertrade si suole definire il contratto in forza del quale una parte trasferisce all’altra dei beni verso il corrispettivo di altri beni e non soltanto di danaro. La definizione è frutto di un’operazione di sintesi, essendo lo scambio economico in parola assai più complesso e non univocamente riconducibile nell’ambito di un contratto unitario. Invero, nel commercio internazionale, qualora gli imprenditori contraenti abbiano sede in Paesi diversi nei quali corrono monete non convertibili, si ricorre a tale modello al fine di addivenire ad uno scambio in compensazione.

È tuttavia controverso se le parti concludano un unico contratto ovvero una pluralità di contratti distinti, ancorché collegati. L’adesione all’una o all’altra impostazione non è scevra di conseguenze pratiche, ripercuotendosi sull’individuazione della disciplina applicabile.

Qualora si propenda per la natura di unico contratto, lo stesso sarebbe inquadrabile nel tipo della permuta in ragione del reciproco trasferimento dei diritti posto in essere da ciascuna delle parti contraenti. Non è peraltro escluso che si abbia comunque la dazione di una somma di danaro al fine di perequare l’eventuale differenza di valore tra le prestazioni.

Diversamente opinando, ciascuno dei contratti collegati sarebbe connotato dallo scambio della prestazione di beni o servizi verso un corrispettivo in danaro. Quest’ultimo però avrebbe il solo fine di misurare il valore dei beni o dei servizi strumentalmente alla compensazione, totale o parziale, tra il debito derivante dal medesimo contratto con quello derivante dall’altro contratto collegato.

L’opinione prevalente nega che possa, a priori e in astratto, stabilirsi il modello prevalente rispetto all’altro, ma afferma che debba, a posteriori e in concreto, interpretarsi la volontà delle parti, tenendo conto del complessivo assetto di interessi obiettivamente emergente dal regolamento contrattuale.

E così, sulla scia della considerazione per ultimo esposta, potrebbe ricondursi l’operazione né in un singolo contratto qualificabile alla stregua di permuta né in una pluralità di contratti collegati ma in un contratto misto.

Il profilo più problematico è, come s’accennava, costituito dall’individuazione della disciplina applicabile nel caso in cui le parti non si siano preoccupate di precisare la legge che deve regolare il contratto. Preliminarmente occorre tener conto della legge di riforma di diritto internazionale privato n. 218 del 1995 e, segnatamente, del rinvio che la stessa, all’art. 57, compie alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 per la materia delle obbligazioni contrattuali. Giusta tale rinvio, dovrà tenersi conto dell’art. 4 della Convenzione citata.

Ciò premesso, tuttavia, la disciplina concretamente applicabile è individuata in ragione della previa qualificazione della natura giuridica delle diverse figure negoziali mediante le quali l’operazione è attuata.

Soltanto ritenendo che il contratto concluso dalle parti sia unitario e sia riconducibile al tipo della permuta, si applicherà la legge del Paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto, ai sensi del paragrafo primo del citato art. 4.

Diversamente, opinando nel senso che le parti hanno inteso concludere un unico contratto non inquadrabile nella sola permuta ma in una pluralità di contratti (c.d. contratto misto), lo stesso sarà regolato dalla legge del Paese della parte che deve eseguire la prestazione più caratteristica, poiché quest’ultima assurge a criterio presuntivo del collegamento più stretto, giusta il paragrafo secondo del citato art. 4.

Ancora diversa sarebbe la disciplina applicabile qualora le parti avessero concluso una pluralità di contratti distinti, ancorché collegati. La rilevanza giuridica assunta dal collegamento implica l’assoggettamento dei contratti accessori al medesimo regime giuridico ritenuto applicabile al contratto principale. È salvo però il caso in cui una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro Paese: a quest’ultima potrà applicarsi la legge di tale Paese, giusta la seconda parte del paragrafo primo dell’art. 4 citato.

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