A Cura dello Studio Legale Ferrante e Associati
Per effetto del contratto di compravendita il venditore assume, nei confronti del compratore, l’obbligo di prestare la garanzia per i vizi della cosa oggetto del contratto. La legge (artt. 1490 ss. c.c.) disciplina in modo analitico il contenuto e gli effetti della garanzia in esame.
Prima di analizzarla occorre, al fine di delimitarne l’ambito applicativo, definire il concetto sotteso nel termine “vizio”. Con questa espressione, tradizionalmente, si allude tanto al difetto in grado di diminuire in modo apprezzabile il valore della cosa quanto a quello in grado di renderla, addirittura, inidonea all’uso al quale la cosa è destinata. Più precisamente, il vizio consiste in un’imperfezione materiale che può derivare da anomalie del processo produttivo, di fabbricazione o di conservazione.
Il “vizio” esprime un concetto distinto rispetto alla “mancanza di qualità”. Con questa espressione, si sogliono indicare gli attributi in grado di esprimere la funzionalità del bene, il suo pregio o la sua utilità.
Non sempre il vizio o la mancanza di qualità sono giuridicamente rilevanti. Come prima accennato, affinché il vizio lo sia, è necessario che sia di apprezzabile valore o renda il bene inidoneo all’uso al quale è destinato. Di contro, affinché lo sia la mancanza di qualità, è necessario che a mancare sia una qualità della cosa, da ritenersi essenziale in considerazione dell’uso al quale la medesima è destinata. Parimenti, rileva giuridicamente anche il caso in cui la cosa venduta non abbia le qualità che, pur non essendo essenziali, cionondimeno sono state convenute dalle parti.
Ancora diverso dal caso in cui la cosa venduta sia viziata è quello in cui la cosa consegnata al compratore sia radicalmente diversa da quella dovuta (c.d. aliud pro alio): in tale ipotesi la giurisprudenza, muovendo dal presupposto che non sono ravvisabili i presupposti per i vizi della vendita non applica la relativa disciplina per quanto concerne i ristretti termini di prescrizione e decadenza.
Le parti possono escludere la garanzia per vizi nel regolamento contrattuale da esse predisposto; tuttavia in tanto il patto ha effetto, in quanto il venditore non ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Parimenti, la garanzia non è dovuta nel caso in cui il compratore, al momento della conclusione del contratto, conosceva i vizi della cosa, così come nel caso in cui i vizi erano facilmente riconoscibili: in tale ultima ipotesi, tuttavia, la garanzia è comunque dovuta qualora il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente a vizi. Non è, peraltro, chiaro che cosa debba intendersi per vizio facilmente riconoscibile. Secondo un orientamento, tale è quello del quale il compratore è in grado di avvedersi con uno sforzo minimo di diligenza. Di contro, i sostenitori di un altro orientamento obiettano che meglio si addica alla lettera della legge (che fa, appunto, riferimento alla facile riconoscibilità) il vizio riconoscibile alla vista della cosa effettuata con quel minimo di spirito di osservazione richiesto per verificare la corrispondenza tra la cosa dovuta e quella consegnata.
Gli effetti giuridici derivanti dalla garanzia sono di notevole rilevanza. La legge (art. 1492 c.c.) attribuisce al compratore il diritto di chiedere e ottenere la risoluzione del contratto o, in alternativa, la riduzione del prezzo. La risoluzione, peraltro, non può essere domandata nel caso in cui gli usi la escludano. E la scelta del compratore diviene irrevocabile una volta che sia stata espressa mediante la proposizione della domanda giudiziale. È salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.
Con specifico riguardo all’azione di risoluzione (c.d. azione redibitoria), va osservato che, tradizionalmente, si ritiene che essa non configuri una speciale ipotesi di risoluzione contrattuale. Ne consegue che, in adesione a detto orientamento, trovano applicazione le regole contemplate in materia di risoluzione nella c.d. parte generale del contratto di cui al Titolo II del Libro IV c.c. e, segnatamente, agli artt. 1453 ss. c.c. In particolare, in tanto il rimedio risolutorio potrà essere invocato in quanto l’inadempimento del venditore sia di non scarsa importanza avuto riguardo all’interesse del compratore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c.
Con specifico riguardo, invece, all’azione di riduzione del prezzo (c.d. azione estimatoria), va osservato che essa mira, secondo l’opinione tradizionalmente sostenuta, a garantire il riequilibrio della corrispettività delle prestazioni. In particolare, poiché nella valutazione delle parti il prezzo convenuto è ritenuto equivalente rispetto alla cosa dovuta, è del tutto rispondente a detta valutazione di equivalenza la riduzione del prezzo nel caso in cui la cosa sia viziata: in tale ipotesi, infatti, la cosa effettivamente prestata ha valore inferiore di quella dovuta.
Affinché il compratore possa avvalersi della garanzia, ha onere di denunziare i vizi entro otto giorni decorrenti dalla data della scoperta. Le parti o la legge possono, peraltro, prevedere anche termini diversi. Ne consegue che, nel caso in cui il compratore sia inadempiente di detto onere, decade dalla garanzia e gli è precluso l’esperimento delle azioni redibitoria, estimatoria e risarcitoria. Nel silenzio della legge, trova applicazione il principio generale di libertà della forma, sicché la denunzia può rivestire qualunque forma.
Oltre al termine di decadenza appena menzionato, la legge (art. 1495 c.c.) assoggetta le azioni derivanti dalla garanzia per vizi anche a un ristretto termine di prescrizione. Il diritto, infatti, deve essere fatto valere entro un anno decorrente dalla data della consegna. Soltanto nel caso in cui il compratore, che abbia denunciato il vizio entro otto giorni dalla scoperta, sia convenuto in giudizio, può far valere la garanzia anche oltre il termine prescrizionale annuale sotto forma di eccezione.
In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto di vendita, gli obblighi nel contratto di vendita, la tutela del compratore, la garanzia per evizione, la garanzia per vizi, la vendita di cose altrui, la vendita di cose future, la vendita di beni di consumo.
Per informazioni sulla nostra consulenza legale ad imprese ed operatori economici si invita a visitare questa pagina, o a contattare lo studio alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o tramite il modulo di contatto sottostante.
Come il 90% dei siti web, utilizziamo i cookie per aiutarci a migliorare il sito e per darti una migliore esperienza di navigazione.
La direttiva UE ci impone di farlo notare, ecco il perché di questo fastidioso pop-up. Privacy policy