Disciplina Legale del Contratto di Trasporto

Post on 16 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Successivamente alla conclusione del contratto di trasporto, il mittente può sospendere l’esecuzione dello stesso e chiedere la restituzione delle cose. Parimenti il mittente può ordinare la consegna delle stesse a un diverso destinatario rispetto a quello originariamente indicato. Il complesso dei diritti del mittente appena descritti, attribuitigli dall’art. 1685 c.c., è tradizionalmente denominato diritto di contrordine.

Il contrordine ha, secondo l’opinione prevalente, la natura di diritto potestativo, poiché si traduce nel potere di determinare unilateralmente una modificazione dell’altrui sfera giuridica, con la conseguente soggezione della controparte. Non è, peraltro, chiaro se detto diritto si sostanzi nel potere di recedere dal contratto di trasporto o, piuttosto, nel potere di modificare unilateralmente il contenuto dello stesso: fa propendere per la tesi del recesso l’argomento che fa leva sul potere del mittente di sospendere l’esecuzione e chiedere la restituzione delle cose; fa propendere per la tesi del potere di modifica l’argomento che fa leva sul potere del mittente di ordinare la consegna a un diverso destinatario.

La legge (art. 1685 c.c.) si preoccupa di contemperare, da un lato, l’attribuzione del diritto di contrordine al mittente e, dall’altro, la tutela del vettore, il quale si trova esposto al rischio di dovere sopportare spese o di avere subito danni in seguito all’esercizio del diritto di contrordine da parte del mittente. Per tale ragione, l’ordinamento pone in capo al mittente che abbia esercitato il diritto di contrordine l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dallo stesso contrordine.

Può darsi anche il caso in cui, nella fase esecutiva del contratto, siano sopravvenuti impedimenti o ritardi non imputabili al vettore. In tali ipotesi, la legge (art. 1686 c.c.) prevede che il vettore debba chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli. Ciò consente, ancora una volta, al mittente di esercitare il diritto di contrordine. Ma, diversamente da come sopra descritto, nel caso d’impedimenti o ritardi nell’esecuzione non si dà luogo ad alcun diritto al risarcimento dei danni derivanti dal diritto di contrordine. È, peraltro, rispondente ai principi generali che, qualora le istruzioni impartite dal mittente aggravino la posizione del vettore, questi sarebbe tenuto alla corresponsione del maggior prezzo. Parimenti è sempre rispondente ai principi generali che il vettore abbia diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del trasporto, nonché al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto.

Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario, nel luogo, nel termine e con le modalità stabilite dal contratto: ne consegue che il vettore non è obbligato soltanto a trasferire le cose dal luogo di partenza a quello di destinazione ma, anche, a fare quanto possibile perché il destinatario acquisti la detenzione delle medesime. Più precisamente, deve mettere a disposizione del destinatario le cose oggetto del contratto: è in ciò che, secondo l’opinione prevalente, si sostanzia l’operazione di scarico. Mette conto, al riguardo, osservare che detta operazione c.d. di scarico è ben distinta rispetto a quella c.d. di asportazione del carico, spettante al destinatario.

Nel caso le parti abbiano convenuto, nel regolamento contrattuale da esse predisposto, che la consegna delle cose trasportate debba essere effettuata al destinatario, il vettore è obbligato a dargli prontamente avviso dell’arrivo delle stesse. Nel silenzio della legge sul punto, l’opinione nettamente prevalente è nel senso che trovi applicazione il principio generale di libertà della forma. Tradizionalmente si ritiene che l’avviso in questione debba contenere l’indicazione delle stesse e della loro provenienza, l’eventuale esistenza di cause impeditive.

La legge (art. 1687 c.c.) pone, inoltre, in capo al vettore l’obbligo di esibire la lettera di vettura nel caso in cui sia stata rilasciata dal mittente. Posto che la lettera di vettura da esibirsi gia, di per sé, contiene le indicazioni normalmente inserite nell’avviso indirizzato al destinatario, l’opinione prevalente è nel senso di non far luogo, nel caso in cui sussista la lettera di vettura, all’applicazione della regola in forza della quale il vettore deve consegnare l’avviso di consegna al destinatario.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto di trasporto, disciplina del contratto di trasporto, diritti del destinatario, riconsegna, perdita e avaria nel contratto di trasporto.

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