La Disciplina del Contratto di Subfornitura

Post on 28 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

L’art. 4 della legge n. 192 del 1998 prevede che il subfornitore non possa, senza autorizzazione del committente, affidare a sua volta in subfornitura i beni o i servizi oggetto del contratto in misura superiore rispetto al cinquanta per cento di quanto convenuto. Salva, solo, la possibilità per le parti di fissare la soglia in misura maggiore, il legislatore sanziona con la nullità l’accordo che, in spregio del divieto, il subfornitore abbia concluso con il terzo.

Occorre, anzitutto, mettere in luce il rapporto che corre tra il citato art. 4 e l’art. 1, contente la definizione dello stesso contratto di subfornitura: mentre infatti, a norma di quest’ultimo, il contratto ha per oggetto, tra l’altro, prodotti semilavorati o materie prime fornite dalla committente, l’art. 4 letteralmente si riferisce alla sola subfornitura avente ad oggetto beni o servizi. Se si fa, pertanto, leva sul tenore letterale della disposizione in esame, bisogna ritenere che il suo ambito applicativo sia più circoscritto rispetto alla subfornitura intesa in senso lato, poiché il divieto di interposizione opererebbe soltanto nel caso in cui la subfornitura abbia ad oggetto beni o servizi. Sembra, tuttavia, prevalere il contrapposto orientamento, che vuole operante il divieto di interposizione in generale (e non soltanto per i beni o i servizi).

Va, poi, specificato che alla luce del rapporto di genere e specie, corrente tra appalto e subfornitura, si ritiene che, qualora non fosse stato espressamente inserito l’art. 4 ora in commento, in ogni caso alla subfornitura sarebbe stato applicabile il disposto contenuto nell’art. 1656 c.c., a norma del quale il subappalto è vietato (salvo che il committente abbia espressamente autorizzato l’appaltatore). Le norme rispettivamente dettate in materia di appalto e subfornitura, peraltro, hanno diversi ambiti applicativi, e precisamente: più ristretto è quello della prima (poiché vieta il subappalto in genere), mentre più ampio è quello della seconda (poiché legittima il subfornitore ad affidare a terzi il lavoro entro la soglia del cinquanta per cento di quello complessivo). Verosimilmente, la diversità del regime giuridico appena evidenziata trova la sua giustificazione nella necessità di tutelare le esigenze della moderna produzione industriale; nel caso del divieto di subappalto, invece, la ragione giustificatrice va posta solo ed esclusivamente nella tutela del committente.

L’art. 6 della legge n. 192 del 1998 espressamente sanziona con la nullità le clausole, inserite nel regolamento negoziale, in forza delle quali una delle parti ha il potere di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali; sono, peraltro, validi gli accordi che attribuiscano al committente il potere di precisare, entro i limiti e le modalità convenute, le quantità da produrre e i relativi tempi di consegna.

Si ritiene che la norma sia posta, anzitutto, a tutela del contrente debole (il subfornitore): da ciò sorge il problema dell’individuazione del soggetto legittimato a farla valere. In applicazione delle regole generali di diritto comune, infatti, la nullità può essere fatta valere da parte di chiunque abbia interesse e, soltanto nel caso in cui la legge espressamente lo preveda, il regime appena enunciato è derogato. Nel caso della subfornitura, di contro, il legislatore non sembra dettare alcuna deroga delle regole generali, poiché non conferisce la titolarità della relativa azione soltanto al subfornitore. Nonostante le argomentazioni esposte, va segnalato anche il contrario orientamento che, facendo leva sulla descritta finalità protezionistica per il contraente debole, ritiene sia l’unico soggetto legittimato a far valere la nullità. In ogni caso, sembra difficile, in difetto di un’apposita previsione normativa in tale senso, ritenere che la nullità in parola sia sottratta al potere officioso del giudice: ne consegue che egli possa (e debba) rilevarla a prescindere dalla circostanza che sia stata formulata apposita domanda di parte.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto di subfornitura e sulla disciplina del contratto di subfornitura.

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