Somministrazione: Prezzo, Termine per Adempimento, Risoluzione e Sospensione Dell’Esecuzione

Post on 24 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Nel contratto di somministrazione la prestazione dovuta da parte del somministrando consiste nel pagamento del prezzo. Al riguardo, centrale rilievo assume l’individuazione dei criteri sulla base dei quali fissarlo, nel caso in cui le parti non lo abbiano convenuto espressamente né abbiano stabilito precise modalità per la sua determinazione, qualora il somministrante esegua prestazioni periodiche o continuative oggetto del contratto in modo abituale.

La legge (art. 1561 c.c.) si preoccupa, in primo luogo, di rinviare alla disciplina contemplata in materia di vendita e, precisamente, all’ipotesi in cui le parti non abbiano espressamente pattuito il prezzo di cose che il venditore vende abitualmente (art. 1474 c.c.): in applicazione di tale disciplina, occorrerà determinare il prezzo con riguardo a quello medio normalmente praticato. Va, peraltro, specificato che le norme dettate in materia di vendita sono generalmente applicabili al contratto di somministrazione per effetto del rinvio contenuto nell’art. 1570 c.c.: la portata precettiva del citato art. 1561 c.c. va, pertanto, colta nella regolamentazione dello specifico adattamento, alla somministrazione, della regola dettata per la vendita dall’art. 1474 c.c. Ne consegue che della disciplina va enfatizzata la parte in cui precisa debba aversi riguardo al tempo di scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui le medesime debbano essere eseguite.
Con particolare riferimento al momento in cui l’obbligazione avente ad oggetto la prestazione di pagamento del prezzo deve essere eseguita, occorre poi distinguere a seconda che la somministrazione abbia carattere periodico o continuativo. Nella prima ipotesi, infatti, il prezzo deve essere corrisposto all’atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse; nella seconda, invece, conformemente alle scadenze d’uso (art. 1562 c.c.). Tradizionalmente si afferma che la regola per ultimo enunciata sia derogabile: le parti, pertanto, sono libere di stabilire che il prezzo debba essere pagato a scadenze anticipate o posticipate.

Al fine di determinare, inoltre, se il termine fissato dalle parti per la singola prestazione precluda, prima della scadenza, al somministrando di esigerla o al somministrante di eseguirla, il legislatore espressamente prevede che esso si presuma fissato nell’interesse di entrambe le parti (art. 1563 c.c.). Ne deriva che, prima della scadenza del termine convenuto, la prestazione non soltanto è ineseguibile ma è anche inesigibile. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi nel caso in cui le parti abbiano espressamente disciplinato, nel regolamento contrattuale da esse predisposto, il regime giuridico applicabile a detto termine: poiché l’art. 1563 c.c. è norma di natura derogabile, essa è suscettibile di trovare applicazione soltanto in mancanza di una diversa pattuizione su tale aspetto.

Chiarito quanto precede, occorre ora analizzare la speciale regolamentazione dettata dal legislatore per la somministrazione con riguardo alle ipotesi della risoluzione del contratto per inadempimento e alla sospensione dell’esecuzione delle prestazioni.

In particolare per quanto concerne il rimedio risolutorio, va anzitutto osservato che esso è invocabile dalla parte fedele soltanto ricorrendo cumulativamente (e non alternativamente) due distinti presupposti: l’inadempimento deve essere di notevole importanza e deve essere tale da non menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564 c.c.). Emerge con chiarezza che la norma appena illustrata si pone, rispetto alla disciplina generale in materia di risoluzione del contratto di inadempimento (art. 1453 ss. c.c.), in rapporto di specialità poiché detta criteri in parte diversi e, per alcuni profili, maggiormente restrittivi ai fini dell’applicabilità del rimedio in parola. Mentre, infatti, nella c.d. parte generale del contratto è previsto che l’inadempimento debba essere di non scarsa importanza avuto riguardo all’interesse della parte fedele, in materia di somministrazione l’invocabilità del rimedio risolutorio è subordinata alla circostanza che l’inadempimento sia di importanza notevole. Tradizionalmente si ritiene che il diverso tenore letterale delle disposizioni (“non scarsa importanza” rispetto a “notevole importanza”) trovi la sua giustificazione proprio in ragione dell’intenzione del legislatore di ridurre l’ambito applicativo del rimedio risolutorio nel caso della somministrazione. È, inoltre, necessario che l’inadempimento sia tale da menomare la fiducia nei successivi adempimenti: la norma trova la sua giustificazione in ragione della circostanza che la somministrazione si connota per una pluralità di prestazioni, sicché sarebbero eccessivamente vulnerate la stabilità e la certezza del rapporto contrattuale nel caso in cui potesse invocarsi il rimedio risolutorio a fronte dell’inesecuzione (o dell’inesatta esecuzione) di una sola prestazione senza che ciò avesse alcun rilievo in ordine ai successivi adempimenti. In ogni caso, la disciplina appena descritta è tradizionalmente ritenuta derogabile dall’autonomia negoziale: le parti, quindi, possono prevedere (come di frequente prevedono) che il rimedio risolutorio sia invocabile anche nel caso in cui si verifichi l’inadempimento di una sola prestazione.

Diversa, invece, è la disciplina concernente la sospensione della somministrazione (art. 1565 c.c.). In particolare, il legislatore prevede che il somministrante possa sospendere l’esecuzione del contratto, dando congruo preavviso, nel caso in cui il somministrando sia inadempiente e l’inadempimento sia di lieve entità. Il legislatore, mediante la previsione normativa appena enunciata, deroga alla regola generale di cui all’art. 1460 c.c. in materia di eccezione d’inadempimento: il somministrante, infatti, è legittimato a sospendere l’esecuzione della prestazione dovuta anche nel caso in cui l’inadempimento è di lieve entità, mentre per sollevare la comune eccezione d’inadempimento è necessaria la non contrarietà della sospensione dell’esecuzione alla buona fede.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto di somministrazione, sulla disciplina del contratto di somministrazione e sul patto di preferenza nel contratto di somministrazione.

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