A Cura dello Studio Legale Ferrante e Associati
Il contratto di logistica pone all’operatore diversi problemi, stante il difetto di un’apposita regolamentazione legislativa. Il principale, forse, tra i tanti, è costituito dall’individuazione della disciplina giuridica applicabile; problema, questo, risolvibile soltanto una volta presa posizione sulla qualificazione della natura giuridica del contratto in esame.
Ove si ritenga che esso sia riconducibile allo schema della somministrazione di servizi, coerentemente devono ritenersi applicabili le norme dettate per tale tipo contrattuale e, in quanto compatibili, anche quelle in materia di appalto.
In particolare, dovrà senz’altro operare l’art. 1560 c.c. che supplisce alla lacuna del regolamento contrattuale per determinare l’entità della prestazione con riguardo al fabbisogno del somministrando sussistente al momento della conclusione del contratto. Può anche darsi il caso in cui le parti stabiliscano i termini, massimo e minimo, di tale entità o che si limitino a fissare il solo quantitativo minimo: in tutte queste ipotesi il fabbisogno del somministrando assurge a criterio generale sulla base del quale calcolare il quantitativo delle cose da somministrarsi. Orbene, tale disciplina è particolarmente rilevante ai fini della regolamentazione del contratto di logistica, se si pone mente che le parti, al momento della conclusione del contratto, possono non conoscere la precisa entità della somministrazione, in ragione della circostanza che la stessa è destinata a mutare, essendo richiesto all’operatore logistico un impegno variabile a seconda delle specifiche esigenze del mercato.
Sarà, inoltre, operante la disciplina in forza della quale l’avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, purché l’obbligo sia contenuto nel termine del quinquennio (art. 1566 c.c.). Nel caso del contratto di logistica, è evidente che la regolamentazione del patto di preferenza, eventualmente convenuto dalle parti, si pone a tutela del fornitore di logistica in modo particolare, poiché gli assicura il mantenimento della propria quota di mercato.
Anche la norma in materia di clausola di esclusiva di cui all’art. 1567 c.c. sembra debba trovare applicazione, con la conseguenza che, se pattuita a favore del somministrante, l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura né produrre con mezzi propri cose che formano oggetto del contratto. In tal modo il fornitore di servizi logistici può fare affidamento su un bacino di clientela alquanto costante.
Per quanto concerne, ancora, la disciplina dell’appalto suscettibile di trovare applicazione al contratto di logistica, sembra anzitutto compatibile l’art. 1656 c.c. in materia di subappalto: il fornitore dei servizi logistici è, infatti, scelto sulla base della fiducia che l’utilizzatore ripone nei suoi confronti.
Parimenti, posto che in linea di regola è il fornitore a fornire le materie prime occorrenti per l’esecuzione del contratto, sembra che possa trovare applicazione l’art. 1658 c.c., a norma del quale (salvo patto contrario) l’appaltatore fornisce la materia necessaria per il compimento dell’opera.
Ancora, sembra applicabile l’art. 1652 c.c.: trasposta al contratto di logistica la norma, pertanto, attribuisce all’utilizzatore il diritto di compiere un’attività di verifica nella fase esecutiva del contratto, così da sincerarsi sull’esatta rispondenza della prestazione eseguita dal fornitore a quanto convenuto. È evidente che detta attività di verifica possa essere svolta non solo direttamente dallo stesso utilizzatore ma, anche, mediatamente mediante il conferimento a terzi del relativo incarico. Ciò assume particolare rilievo nel contratto in esame qualora il terzo sia incaricato di verificare non già dal solo utilizzatore ma da entrambe le parti contraenti: in tale ipotesi, infatti, la verifica, da parte del terzo, dell’esatta esecuzione delle prestazioni dovute può costituire anche l’occasione per consentire un più efficace coordinamento delle diverse fasi che compongono il processo produttivo-distributivo.
Mentre, infine, è da escludersi senz’altro l’applicabilità dell’art. 1669 c.c. (recante la disciplina della responsabilità dell’appaltatore in caso di rovina degli edifici o di costruzioni destinate a lunga durata) poiché il contratto di logistica ha, per definizione, a oggetto la prestazione di servizi, non lo stesso può dirsi con riguardo alle altre norme dettate in materia di responsabilità dell’appaltatore. Segnatamente, sembrano applicabili gli artt. 1667 e 1668 c.c., nonostante il loro tenore letterale (come, d’altronde, quello della maggior parte delle norme dell’appalto) sembri formulato avendo a mente esclusivamente l’esecuzione dell’opera. Ne consegue che - mentre i diritti al risarcimento del danno e alla risoluzione del contratto si prescrivono in un termine avente durata biennale - tutti gli altri diritti soggiacciono al termine prescrizionale ordinario decennale.
In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto di logistica e sulla disciplina del contratto di logistica.
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