A Cura dello Studio Legale Ferrante e Associati
Il concedente e il concessionario possono accordarsi nel senso che essi sono reciprocamente obbligati a non distribuire prodotti concorrenti: siffatte pattuizioni sono contenute, di solito, in un più ampio regolamento contrattuale e sono denominate “clausole di esclusiva”.
Occorre ora analizzare, brevemente, il possibile contenuto delle singole clausole. Anzitutto può darsi il caso in cui il concedente si obbliga verso il concessionario a rifornirlo in via esclusiva nella zona determinata che gli è stata assegnata: va, peraltro, osservato che tradizionalmente si ritiene che l’accordo di esclusiva, per quanto di sovente concluso dalle parti, non sia essenziale, potendo il contratto di concessione di vendita essere qualificato tale anche a prescindere dallo stesso. Per quanto attiene, invece, il particolare oggetto dell’accordo, esso deve inerire a una certa gamma di prodotti e, per sua natura, deve essere riferito a una determinata zona in cui l’attività del concessionario deve svolgersi. In ogni caso i prodotti devono essere individuati con precisione, al fine di evitare l’indeterminatezza dell’oggetto della clausola.
Con riguardo alla forma che l’accordo in parola deve rivestire, in assenza di una disciplina speciale derogativa del principio di libertà della forma, deve ritenersi che quest’ultimo sia operante; occorre, peraltro, tener conto della possibile applicabilità analogica dell’art. 2596 c.c. che, in materia di accordi restrittivi della concorrenza, sancisce la necessità della forma scritta a soli fini probatori.
Problema applicativo posto dalla clausola di esclusiva riguarda il caso in cui siano effettuate vendite a soggetti stabiliti fuori dal territorio indicato in contratto come di esclusiva che, però, successivamente rivendano all’interno dello stesso. Non sembra, a tal riguardo, che la vendita a tali terzi possa configurare una violazione, anche solo indiretta, dell’accordo di esclusiva, posto che l’esclusiva è legata al territorio.
Il regolamento contrattuale predisposto dalle parti nella concessione di vendita frequentemente contiene anche la clausola in forza della quale il concessionario si obbliga a rivolgere al concessionario, per primo e a parità di condizioni, la propria proposta contrattuale anziché a soggetti terzi: soltanto nel caso in cui il concedente non eserciti il diritto di preferenza spettantegli, il concedente potrà addivenire alla conclusione di un nuovo contratto con terzi. Di solito, la clausola è congegnata nel senso che il concessionario debba rivolgere al concedente la proposta contrattuale avente ad oggetto la proposta della quale egli concedente sia stato, a sua volta, destinatario da parte di soggetti terzi. In ogni caso, al patto in parola trova applicazione la disciplina contenuta nell’art. 1566 c.c. in materia di somministrazione sia perché, secondo un orientamento, il contratto di concessione di vendita è comunque riconducibile a quello di somministrazione, sia perché, in generale, si ritiene che l’art. 1566 c.c. sia suscettibile di operare ogniqualvolta si tratti di regolare il patto di preferenza inserito in un contratto a prestazioni continuative o periodiche.
Occorre, ancora, osservare che il contratto di concessione di vendita potrebbe essere tanto di durata determinata quanto indeterminata: in questa seconda ipotesi, tradizionalmente si ritiene che possa essere esercitato il diritto di recesso dando un congruo preavviso; ne consegue che ciascuna delle parti ha il potere di sciogliere unilateralmente e stragiudizialmente il vincolo negoziale manifestando all’altra la propria volontà di recedere. A tale conclusione può pervenirsi senz’altro applicando in via analogica l’art. 1569 c.c. in materia di somministrazione (nel caso in cui si riconduca la concessione di vendita alla somministrazione) ovvero all’art. 1725 c.c. in materia di mandato (nel caso in cui il contratto di concessione di vendita sia ricondotto a quello di mandato).
In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto di concessione di vendita e sulla disciplina del contratto di concessione di vendita.
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