A Cura dello Studio Legale Ferrante e Associati
Il contratto di subfornitura è quello in forza del quale una parte, detta subfornitore, si obbliga nei confronti di un’altra, detta committente, a eseguire una prestazione di fare o di dare, verso un determinato corrispettivo. La subfornitura, pertanto, può anche inserirsi nell’ambito del tipo dell’appalto o della vendita o della somministrazione. Si tratta di un contratto tipico, in quanto oggetto di una specifica e dettagliata regolamentazione compiuta con legge n. 192 del 1998 (recante la disciplina della subfornitura nelle attività produttive). In particolare, mediante il contratto in parola, il subfornitore si obbliga verso il committente a eseguire lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dal medesimo committente; può darsi, però, anche il caso in cui il subfornitore si impegni a fornire al committente prodotti o servizi destinati a essere incorporati o comunque utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione del bene complesso. Ad ogni modo, è il committente che fornisce il progetto esecutivo in conformità del quale il subfornitore deve attenersi.
Chiarito quanto precede, occorre ora analizzare i rapporti che corrono tra il contratto di subfornitura e quello di appalto. In quest’ultimo, infatti, l’appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’obbligazione di eseguire l’opera o di prestare il servizio: ne consegue che le indicazioni date da parte del committente in ordine all’esecuzione della prestazione possono incidere sulla responsabilità dell’appaltatore, ma non limitano l’autonomia organizzativa di quest’ultimo. Inoltre le indicazioni fornite da parte del committente all’appaltatore non esimono quest’ultimo dall’eseguire l’opera a regola d’arte, ossia in conformità con lo stato della scienza e della tecnica del momento dell’esecuzione della stessa. Anche nel caso della subfornitura, il subfornitore assume l’obbligazione di eseguire l’opera a regola d’arte (cfr. art, 5 legge n. 192 del 1998). Parimenti, il subfornitore è dotato di un margine di autonomia nell’esecuzione della prestazione dovuta al committente, ancorché il medesimo risulti assai più ridimensionato rispetto all’appalto in generale in considerazione delle numerose, e specifiche, indicazioni fornite dallo stesso committente. Ne consegue che il rapporto tra il contratto di subfornitura e quello di appalto è, tradizionalmente, identificato in specie e genere: nel senso, cioè, che la subfornitura è quel particolare tipo di appalto connotato da un livello minimo di autonomia dell’appaltatore.
A norma dell’art. 2 legge n. 192 del 1998, il contratto di subfornitura deve rivestire la forma scritta a pena di nullità: si tratta di una previsione derogatoria del principio generale di libertà della forma contrattuale, che mira ad assicurare tutela al contraente debole (il subfornitore) poiché gli garantisce chiarezza e trasparenza delle obbligazioni nascenti dal negozio. Alla luce della descritta ragione giustificatrice, tradizionalmente si ritiene che la disposizione non sia suscettibile di essere derogata da parte dell’autonomia negoziale: sarebbe facilmente vanificato, infatti, l’intento protezionistico perseguito dalla norma se il contraente forte (il committente, appunto) potesse imporre l’adesione ad un regolamento contrattuale (di solito da egli unilateralmente predisposto) contenente una clausola derogatoria della previsione della forma scritta.
Occorre ora individuare con chiarezza il momento nel quale il contratto di subfornitura si conclude. In particolare, dispone il secondo comma dell’art. 2 della legge n. 192 del 1998 che – qualora alla proposta del committente non segua l’accettazione scritta da parte del subfornitore, ma questi dia inizio alle lavorazioni o alle forniture senza previamente chiedere alcuna modifica delle condizioni contrattuali – il negozio si considera concluso per iscritto ai sensi e per gli effetti della legge citata. Non è, quindi, chiaro se il contratto di subfornitura costituisca una delle ipotesi di conclusione di contratto mediante l’inizio dell’esecuzione, secondo lo schema di cui all’art. 1327 c.c. La risposta all’interrogativo sembra debba essere negativa, in considerazione sia dell’inapplicabilità della norma codicistica ai contratti formali, sia della non ricorrenza, nel caso della subfornitura, di alcuna delle ipotesi contemplate dal citato art. 1327: non sussistono, infatti, né il requisito della natura dell’affare o degli usi, né di quello dell’espressa richiesta (in tal senso) fatta dal proponente. Ne consegue che il contratto di subfornitura soggiace, per quanto attiene alla sua conclusione, ad un regime del tutto speciale rispetto a quello di diritto comune; regime dettato, appunto, dal già citato articolo 2 della legge n. 192 del 1998.
La prima descritta finalità protezionistica del subfornitore (perseguita dalla prescrizione in materia di forma) emerge, con evidenza, anche dall’analisi del regime giuridico concernente le conseguenze giuridiche derivanti dalla nullità. Mentre, infatti, in applicazione della disciplina generale, il contratto nullo è radicalmente inefficace (ossia inidoneo a produrre effetti giuridici) sin dall’origine, con conseguente invocabilità del rimedio della ripetizione dell’indebito al fine di ottenere quanto già corrisposto in esecuzione del contratto, il legislatore detta un diverso regime nel caso della subfornitura. In particolare, espressamente riconosce in capo al subfornitore la titolarità del diritto a ottenere il pagamento delle prestazioni già effettuate, nonché il risarcimento delle spese che lo stesso subfornitore abbia, in buona fede, sostenuto per adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto. Ne consegue che il subfornitore ha diritto a conseguire il prezzo convenuto non già in applicazione delle regole (e dei limiti) dell’arricchimento senza causa ma, piuttosto, per intero: esattamente come se il contratto fosse valido a tal riguardo.
In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto di subfornitura e sulla disciplina del contratto di subfornitura.
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