A Cura dello Studio Legale Ferrante e Associati
Con il termine subappalto si intende il contratto in forza del quale il subappaltatore si obbliga, nei confronti del subappaltante, ad eseguire l’opera o a prestare il servizio verso un determinato corrispettivo; opera o servizio, in tutto o in parte, corrispondenti a quelli oggetto del contratto concluso dall’appaltatore con il committente.
Il committente, pertanto, è terzo rispetto al contratto di subappalto. Ciò differenzia, tra l’altro, il subappalto dalla cessione del contratto di appalto, nel quale il consenso del committente è invece necessario ai fini del perfezionamento della fattispecie. Nel caso della cessione del contratto, inoltre, il cessionario subentra nella titolarità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, derivanti dal contratto oggetto della cessione, mentre nel subappalto non si verifica alcun subentro ma si generano dei rapporti obbligatori a sé stanti tra subappaltante e subappaltatore.
Ancorché il committente non sia parte del contratto di subappalto, ciononostante è necessario che egli presti la sua autorizzazione alla stessa stipulazione del subappalto. In linea di regola, infatti, l’appaltatore non può subappaltare l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio a terzi, a meno che non sia stato espressamente autorizzato in tal senso dal committente (art. 1656 cod. civ.). La norma sembra posta nell’esclusivo interesse del committente e, pertanto, tradizionalmente è ritenuta derogabile dall’autonomia negoziale. Il divieto di subappalto, salva autorizzazione del committente, sembra trovare la sua giustificazione nella circostanza che il contratto di appalto è concluso anche in considerazione della fiducia che il committente ripone nella persona dell’appaltatore. In ogni caso, in difetto di una regola speciale, l’autorizzazione del committente soggiace al principio generale di libertà della forma e, pertanto, può essere anche manifestata oralmente. La legge, inoltre, tace in ordine alle conseguenze giuridiche che si produrrebbero nel caso in cui il contratto di subappalto fosse stipulato anche in difetto dell’autorizzazione del committente. A tal proposito occorre evidenziare che, mentre secondo un orientamento giurisprudenziale in tale ipotesi si verificherebbe la nullità dello stesso subappalto (Cass. n. 1466 del 1955), sembra più coerente con i principi generali in materia di obbligazioni e contratti ritenere che il committente abbia diritto al risarcimento del danno patito per inadempimento dell’appaltatore, ferma peraltro rimanendo la validità del subappalto da questi concluso con il terzo.
Essendo, inoltre, il subappalto funzionalmente connesso all’appalto, si ritiene che tra i due contratti sussista un collegamento negoziale giuridicamente rilevante: da esso si fa discendere che l’appaltatore possa esperire l’azione di responsabilità verso il subappaltatore per i vizi palesi fatti valere dal suo committente. Di contro, nonostante sussista detto collegamento negoziale, i due contratti restano autonomi e distinti. Ne consegue che il collegamento può giustificare il riflesso di talune vicende di un contratto su quello a esso connesso, ma non consente di applicare alle fattispecie il medesimo trattamento giuridico che si avrebbe nel caso in cui le parti concludessero un unico contratto trilaterale. In particolare, dal collegamento negoziale corrente tra appalto e subappalto non può discendere che l’accettazione dell’opera da parte del subcommittente precluda al committente di rilevare la sussistenza dei vizi dell’opera eseguita; parimenti, si esclude che il committente sia titolare del potere di esperire un’azione di responsabilità direttamente nei confronti del subappaltatore. Di contro, detta azione di responsabilità è senz’altro esperibile dalla controparte contrattuale del subappaltatore, ossia dal subcommittente. Anche per tale ipotesi, peraltro, la legge (art. 1670 cod. civ.) prescrive che il subcommittente abbia l’onere di comunicare al subappaltore la denunzia dei vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, a pena di decadenza.
Con riguardo al profilo per ultimo evidenziato, va specificata un’ulteriore, e rilevante, conseguenza che discende dall’autonomia dei contratti di appalto e subappalto: diversamente da quanto prescritto - per l’appalto - dall’art. 1676 cod. civ., gli ausiliari del subappaltatore non possono agire direttamente nei confronti del committente per conseguire quanto è loro dovuto da parte dello stesso subappaltatore, nei limiti della concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore al tempo di proposizione della domanda giudiziale.
Dalla descritta autonomia dei contratti di appalto e subappalto deriva, inoltre, che non necessariamente il regolamento contrattuale del secondo debba essere perfettamente corrispondente a quello del primo, potendo le parti, nella loro autonomia negoziale, stabilire condizioni e modalità differenti: in tal senso sembra orientata la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9684 del 2000).
In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto d’appalto, gli obblighi delle parti nell’appalto, la responsabilità dell’appaltatore, l’appalto di servizi, il contratto di subappalto.
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