A Cura dello Studio Legale Ferrante e Associati
Nell’ampia categoria dei contratti di distribuzione si suole distinguere a seconda che si tratti di distribuzione in senso stretto o di distribuzione selettiva.
Nella prima ipotesi, il fornitore si avvale, anzitutto, di determinati distributori, ai quali riconosce uno status ufficiale, espressivo del collegamento che li lega allo stesso fornitore: ma ciò non implica che le merci prodotte dal fornitore possano essere allocate sul mercato anche da soggetti terzi rispetto a essi. In sostanza, l’operazione realizzata attraverso la conclusione di un contratto di distribuzione in senso stretto comporta che i rivenditori muniti dello status ufficiale dato dal fornitore siano privilegiati rispetto a terzi, ma che non sia sostanzialmente precluso a soggetti terzi di distribuire cionondimeno i prodotti del fornitore.
Di contro, nel caso della distribuzione selettiva, il fornitore instaura un rapporto preferenziale con un certo numeri di punti di vendita al dettaglio, selezionati sulla base di caratteristiche individuate dallo stesso produttore e ritenute imprescindibili al fine di realizzare una vendita ottimale dei propri prodotti. La circostanza che essi godano di trattamento particolare si ripercuote anche sui terzi: infatti la distribuzione è operata esclusivamente dai rivenditori selezionati, senza che i beni del medesimo produttore possano essere affidati alla distribuzione da parte di soggetti terzi.
Si ricorre al contratto di distribuzione selettiva in una serie di ipotesi, nelle quali è rilevante che non sia svilita l’immagine dello stesso produttore dei beni (come avverrebbe nel caso in cui i suoi prodotti fossero allocati sul mercato da numerosi distributori). In particolare, è frequente il ricorso alla distribuzione selettiva qualora i beni oggetto del contratto siano prodotti tecnicamente complessi, che postulino imprescindibilmente una peculiare competenza tecnico-professionale del distributore. In tali ipotesi, infatti, è evidente che risponde all’interesse del fornitore affidarsi soltanto a distributori che abbiano la competenza in esame, in modo che essi possano fornire servizi accessori rispetto alla vendita (quali la riparazione o l’installazione), così da commercializzare in modo ottimale i prodotti oggetto del contratto. Frequente è il ricorso al contratto in esame, inoltre, nel caso in cui si tratti di commercializzare un bene di lusso: in tali ipotesi, infatti, l’idea stessa di prodotto particolarmente pregiato verrebbe vanificata qualora fosse, per i distributori terzi rispetto a quelli ufficiali, agevole accaparrare detti prodotti per allocarli sul mercato.
Diversamente dal contratto di franchising, la distribuzione selettiva presuppone che il sistema sia utilizzato contemporaneamente dai produttori concorrenti. In particolare, il distributore ancorché selezionato dal produttore, si trova nel contempo a essere rivenditore anche di prodotti realizzati da soggetti terzi e in posizione di concorrenza rispetto al produttore.
I criteri di selezione sulla base dei quali il produttore può individuare i distributori possono essere vari: esclusivamente qualitativa, qualitativa e soggettiva insieme, ovvero quantitativa.
Nella prima ipotesi ci si attiene a dei requisiti squisitamente oggettivi consistenti nell’accertamento delle competenze tecnico-professionali per lo svolgimento dell’attività richiesta.
Nella seconda, invece, nell’abbinamento ai criteri oggettivi di altri, diversi e ulteriori, consistenti nella disponibilità del distributore ad assumere una serie di vincoli di natura commerciale imposti da parte dello stesso fornitore.
Nel caso della selezione quantitativa, infine, il fornitore pone quale esclusivo limite il numero di distributori da selezionare in una determinata zona.
Occorre, ora, analizzare i rapporti correnti tra il contratto in parola e la normativa antitrust: è evidente, infatti, che la creazione di una rete commerciale esclusiva, nella misura in cui impedisce a terzi l’inserimento, può presentare delicati problemi di compatibilità con la disciplina speciale operante in materia concorrenziale. Al riguardo, occorre osservare che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e le decisioni della Commissione europea erano prima fondate sulla distinzione tra i diversi criteri di selezione: in particolare, si riteneva che il criterio di selezione squisitamente oggettivo e qualitativo fosse compatibile in ragione della necessità di assicurare la particolare competenza tecnico-professionale del distributore, ma che tale non fosse il diverso criterio di selezione, qualitativo e soggettivo insieme. Tale orientamento, peraltro, è ora da ritenersi superato per effetto dell’entrata in vigore del Regolamento CE 2790/1999 (il quale è stato attualmente abrogato e sostituito dal Regolamento UE 330/2010) in materia di accordi verticali di concorrenza.
In questa sezione pubblichiamo gli articoli sui contratti di distribuzione e sul contratto di distribuzione selettiva.
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