A Cura dello Studio Legale Ferrante e Associati
Il contratto di trasporto di cose è quello in forza del quale una parte, detta vettore, si obbliga nei confronti di un’altra, detta mittente, a trasferire, verso un determinato corrispettivo, cose da un luogo a un altro.
Si tratta di un contratto consensuale, perché ai fini del suo perfezionamento necessario e sufficiente è il solo accordo delle parti.
Il trasporto è, propriamente, un contratto a effetti obbligatori perché costituisce fonte di obbligazioni di cui sono soggetti passivi tanto il vettore quanto il mittente. La corrispettività delle prestazioni dovute da ciascuna delle parti compenetra nel congegno causale del negozio.
Nel caso in cui le parti convengano che l’una sia tenuta nei confronti dell’altra a compiere la prestazione di una pluralità di trasporti, complessivamente considerata, il rapporto s’inquadra nello schema del contratto di appalto.
Con riguardo alla forma, nel silenzio della legge, trova applicazione il principio generale di libertà, sicché deve ritenersi che le parti possano manifestare all’esterno la loro volontà negoziale come ritengono.
Occorre, peraltro, tener conto del disposto dell’art. 6, d. lgs. n. 286 del 2005, a norma del quale «il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge». La norma - ancorché sembri imporre l’osservanza del requisito della forma scritta del contratto di trasporto di merci su strada - ha fomentato un dibattito per l’inciso “di regola” in essa contenuto, sicché non è chiaro se in caso d’inosservanza dello stesso la conseguenza sia la nullità del contratto.
A ciò si aggiunge un indirizzo giurisprudenziale, sostenuto dalla Corte di legittimità, secondo il quale la lettera di vettura costituisce elemento caratteristico ed esclusivo della disciplina in materia di trasporto di cose: in particolare, la stessa di regola attesta l’esistenza e il contenuto del contratto (Cass. n. 28282 del 2011).
Sempre sulla forma, ma con specifico riguardo al contratto di trasporto di cose aereo, occorre tener conto dell’art. 950 cod. nav., a norma del quale è richiesta la forma scritta ai fini probatori: ne consegue che il contratto non avente forma scritta, ancorché valido ed efficace per il diritto civile, non può essere provato per testimoni eccezion fatta per il caso in cui le parti abbiano stipulato il contratto per iscritto e, successivamente, abbiano perduto il documento per causa a loro non imputabile.
Al momento della conclusione del contratto, il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità, il numero delle cose, nonché gli altri estremi per potere eseguire il trasporto; ciò al fine di evitare una incertezza soggettiva del vettore e, nel contempo, di assicurare che la prestazione dovuta sia determinata o determinabile. La lettera di vettura consiste proprio nel documento, sottoscritto dal mittente su richiesta del vettore, che contiene le indicazioni prima specificate nonché le condizioni convenute con il trasporto. Il mittente, a sua volta, può chiedere al vettore di rilasciargli un duplicato della lettera di vettura da lui sottoscritta, contenente le medesime indicazioni; il duplicato in questione può essere anche rilasciato con la clausola all’ordine, in modo da poter circolare come i titoli di credito. In questa ipotesi, infatti, il mittente può disporre delle cose consegnate per il trasporto esibendo al vettore il duplicato della lettera di vettura, in modo da consentirgli di eseguire le relative annotazioni; il mittente peraltro può disporre delle cose consegnate per il trasporto soltanto prima che le medesime siano passate a disposizione del destinatario.
L’opinione prevalente è nel senso che il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico siano titoli rappresentativi di merci, assoggettati all’applicazione degli artt. 1992 ss. cc. e 2008 ss. c.c.
In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto di trasporto, disciplina del contratto di trasporto, diritti del destinatario, riconsegna, perdita e avaria nel contratto di trasporto.
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