A Cura dello Studio Legale Ferrante e Associati
La somministrazione è il contratto in forza del quale una parte, detta somministrante, si obbliga nei confronti di un’altra, detta somministrando (o somministrato), a eseguire in suo favore prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.) verso un determinato prezzo.
Come evincibile sulla base della stessa definizione appena enunciata, la somministrazione è un contratto di durata e, precisamente, ad esecuzione periodica o continuata: le prestazioni oggetto delle obbligazioni nascenti da detto contratto sono distinte e autonome tra loro e ripartite nel tempo, in funzione dell’interesse al soddisfacimento dei bisogni del somministrando.
La pluralità di prestazioni di cui è connotato il contratto di somministrazione consente di distinguere quest’ultimo dal contratto di vendita a consegne ripartite, nel quale invece unica è la prestazione dedotta in obbligazione (ossia la consegna della merce, appunto). Nel caso della vendita a consegne ripartite, in particolare, le parti si accordano nel senso di differire nel tempo l’esecuzione dell’unica prestazione ivi dedotta in una pluralità di tranche: detto accordo inerisce, peraltro, esclusivamente alla fase esecutiva dell’obbligazione e non comporta in alcuna misura che sussista una pluralità di prestazioni.
Il contratto di somministrazione, inoltre, si differenzia anche rispetto a quello di appalto. Mentre, infatti, l’appalto ha ad oggetto il compimento di un’opera o la prestazione di un servizio, quello di somministrazione ha ad oggetto la prestazione periodica o continuativa di cose. Alla luce di quanto appena esposto, appare particolarmente labile il criterio discretivo sulla base del quale distinguere con esattezza il caso in cui le parti concludano un contratto di appalto rispetto a quello in cui concludano un contratto di somministrazione, nell’eventualità in cui le cose oggetto delle prestazioni siano state prodotte dal somministrante. In tale ipotesi, infatti, la circostanza che le cose siano oggetto di prestazioni continuative o periodiche sembra far propendere più per la configurazione della somministrazione, ma la circostanza che le medesime risultino prodotte dallo stesso somministrante sembra integrare il presupposto dell’esecuzione dell’opera propria dell’appaltatore.
Con specifico riguardo al contenuto delle singole obbligazioni, la legge (art. 1560) individua precisi criteri mediante i quali far fronte alla fissazione dell’entità della somministrazione ed alla determinazione del prezzo nel caso in cui il regolamento negoziale predisposto dalle parti ometta di disciplinarli. In particolare, il legislatore attribuisce, anzitutto, rilievo centrale al criterio del fabbisogno del somministrando: al fine di dissipare incertezze in ordine all’individuazione del momento di cui occorre tener conto per fissare l’entità di detto fabbisogno, si attribuisce rilievo al tempo della conclusione del contratto, con l’effetto di escludere, pertanto, l’incidenza, ai fini della determinazione dell’entità della prestazione dovuta, di fatti sopravvenuti inerenti alle esigenze del somministrando. Come già accennato, si tratta di un criterio puramente suppletivo e, in quanto tale, suscettibile di essere concretamente disapplicato dalle parti: anzi, in considerazione della rispondenza del medesimo all’interesse del somministrando si ritiene valida la pattuizione in forza della quale l’entità della somministrazione è stabilita sulla base di una discrezionale richiesta del somministrando.
Potrebbe, inoltre, darsi il caso in cui le parti abbiano fissato soltanto i limiti massimo e minimo dell’intera somministrazione o delle singole prestazioni: in tali ipotesi l’art. 1560 c.c. espressamente attribuisce in capo al somministrando la titolarità del diritto di stabilire il preciso ammontare del quantitativo dovuto. Anche la regola appena esposta si presta a trovare applicazione soltanto nel caso in cui le parti espressamente abbiano contemplato una forbice entro la quale contenere l’entità della somministrazione, ma non abbiano individuato alcun criterio diverso rispetto a quello legale al fine di determinarla precisamente. Ne consegue che è da ritenersi pienamente valida ed efficace una pattuizione volta a derogare la previsione normativa appena citata. Clausole di tal tenore sono spesso contenute nei regolamento contrattuali predisposti ai fini dell’erogazione di energia elettrica: mentre il somministrante, infatti, è obbligato a erogare il quantitativo di energia contenuto nel compasso fissato per via pattizia, il somministrando è libero di scegliere, in concreto, la precisa quantità di energia di cui avvalersi.
In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto di somministrazione, sulla disciplina del contratto di somministrazione e sul patto di preferenza nel contratto di somministrazione.
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