Il Contratto d'Appalto

Post on 24 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

L’appalto è il contratto in forza del quale una parte, detta appaltatore, si obbliga nei confronti di un’altra, detta committente, con organizzazione di mezzi propria e a proprio rischio, a compiere un’opera (c.d. appalto d’opera) o a prestare un servizio (c.d. appalto di servizi), verso un corrispettivo.

Il contratto d’appalto si distingue dal contratto d’opera in ragione della natura imprenditoriale dell’appaltatore, il quale assume nei confronti del committente l’obbligazione di eseguire la prestazione avente a oggetto l’esecuzione dell’opera o la fornitura del servizio assumendone il relativo rischio di impresa: in sostanza, affinché possa aversi appalto, è necessario che l’attività esercitata sia organizzata in forma di impresa; requisito, questo, invece mancante nel contratto d’opera.

Il contratto d’appalto si distingue anche dal contratto di vendita perché la prestazione oggetto dell’obbligazione gravante sull’appaltatore consiste in un facere, mentre quella gravante sul venditore consiste in un dare: mentre, infatti, l’effetto principale dell’appalto è individuabile nell’insorgenza del rapporto obbligatorio, che lo lega al committente, avente a oggetto l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, effetto principale della vendita è il trasferimento del diritto di proprietà della merce dalla sfera giuridica del venditore a quella del compratore.

Poiché la legge non detta alcuna regola speciale in materia di forma, anche il contratto di appalto soggiace all’applicazione del principio generale di libertà della forma. Particolari regole trovano, di contro, applicazione nel caso in cui l’appaltatore si obblighi a costruire navi e aeromobili: in tali ipotesi, ai sensi degli artt. 237 e 852 del codice della navigazione, il contratto d’appalto, a pena di nullità, deve essere concluso in forma scritta. Similmente, deroga alla regola generale di libertà della forma l’ipotesi in cui l’appaltatore si obblighi nei confronti del committente a eseguire una costruzione immobiliare su un suolo di proprietà dello stesso appaltatore: in tal caso, infatti, si verifica un effetto traslativo del diritto di proprietà e, pertanto, in applicazione dell’art. 1350 n. 1) del codice civile, il contratto deve rivestire la forma scritta, a pena di nullità.

Il regolamento contrattuale predisposto dalle parti, di solito, determina precisamente l’ammontare del corrispettivo dovuto dal committente nei confronti dell’appaltatore. Nell’ipotesi in cui, tuttavia, ci sia una lacuna di disciplina con riguardo a tale aspetto, la legge (art. 1657 cod. civ.) salvaguarda la conservazione del contratto e individua criteri mediante i quali calcolare il quantum della controprestazione: in particolare, esso deve essere quantificato facendo ricorso alle tariffe esistenti e agli usi e, soltanto in difetto di questi criteri, è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria per colmare la lacuna. Le tariffe cui la norma allude sono tradizionalmente intese in senso estensivo, ritenendosi comprese in esse quelle contemplate tanto in leggi speciali quanto quelle applicate da organizzazioni sindacali in relazione al settore merceologico cui il contratto d’appalto in questione si riferisce.

Al fine di meglio determinare l’oggetto del contratto e, quindi, anche la prestazione dovuta da parte dell’appaltatore, le parti di solito si avvalgono di un progetto, consistente nella descrizione analitica dell’attività, in applicazione di criteri squisitamente tecnici, che l’appaltatore si obbliga ad eseguire nei confronti del committente. Nonostante il progetto consenta, come anticipato, di determinare con assoluta precisione l’oggetto del contratto, l’appalto sarebbe comunque valido anche nel caso in cui le parti non dovessero predisporlo.

Quanto appena esposto è utile ai fini della comprensione della disciplina dettata dalla legge in materia di variazioni del progetto. In primo luogo, può darsi il caso che sia lo stesso appaltatore ad assumere l’iniziativa di modificarlo, anche solo in parte (art. 1659 cod. civ.): poiché, però, il progetto originario ha consentito di determinare l’oggetto del contratto, l’appaltatore non può unilateralmente discostarsi dalle modalità convenute. È, quindi, necessario che il committente manifesti la propria accettazione della proposta di modifica del progetto originario compiuta dall’appaltatore. L’accettazione è valida se riveste qualunque forma ma può essere provata soltanto per iscritto: conseguentemente, nel caso in cui appaltatore e committente concludessero un accordo orale su tal punto, l’appaltatore non potrebbe avvalersi della prova testimoniale per dimostrare che la variazione al progetto era stata accettata dal committente.

Diversa, invece, sarebbe l’ipotesi in cui sia il committente ad assumere l’iniziativa di apportare delle variazioni al progetto. In considerazione del primario interesse del committente ad ottenere l’opera, la legge gli attribuisce il potere unilaterale di modificare il progetto, senza che quindi sia a tal fine necessario che l’appaltatore accetti la proposta di modifica, purché l’ammontare delle variazioni non superi il sesto del corrispettivo complessivo convenuto. L’appaltatore ha, però, diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti. Si ritiene che il limite del sesto del valore sia derogabile dalle parti, le quali potrebbero, pertanto, abbassarlo o aumentarlo o, addirittura, eliminarlo. Per non esporre l’appaltatore al rischio di modifiche eccessive, nel caso in cui la variazione incida sulla natura stessa dell’opera oppure sui costi complessivi dell’organizzazione di lavoro dell’appaltatore la legge (art. 1661 cod. civ.) esclude che il committente sia titolare del potere unilaterale di modifica, a prescindere dalla circostanza che tale modifica rientri, o meno, nel limite del sesto del valore.

Ancora diversa è la disciplina predisposta dalla legge (art. 1660 cod. civ.) nel caso in cui le variazioni debbano essere apportate al progetto necessariamente per eseguire i lavori a regola d’arte. In tal caso, ciascuna parte può rivolgersi all’autorità giudiziaria nel caso in cui le stesse parti non si accordino con riguardo ad esse, affinché questa le determini e fissi anche le differenze di prezzo. Per evitare, tuttavia, che le parti continuino a essere obbligate anche nel caso in cui, per effetto delle modifiche, le condizioni dell’accordo contrattuale dovessero essere divergenti in misura significativa rispetto a quelle originarie, l’art. 1660 cod. civ. attribuisce all’appaltatore il diritto di recedere, ossia di sciogliere stragiudizialmente e unilateralmente il vincolo negoziale, qualora l’importo delle variazioni superi il sesto del prezzo pattuito. Per la medesima ragione, anche al committente è attribuita la titolarità del diritto in questione, qualora le variazioni apportate siano di notevole entità.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto d’appalto, gli obblighi delle parti nell’appalto, la responsabilità dell’appaltatore, l’appalto di servizi, il contratto di subappalto.

Per informazioni sulla nostra consulenza legale ad imprese ed operatori economici si invita a visitare questa pagina, o a contattare lo studio alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o tramite il modulo di contatto sottostante.

Contatto diretto

Scrivi la tua richiesta cercando di fornire più dettagli possibili

L'invio di questo modulo, implica il consenso al trattamento dei dati secondo la normativa sulla privacy.

 

Come il 90% dei siti web, utilizziamo i cookie per aiutarci a migliorare il sito e per darti una migliore esperienza di navigazione.
La direttiva UE ci impone di farlo notare, ecco il perché di questo fastidioso pop-up. Privacy policy