I contratti di Distribuzione

Post on 24 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Con l’espressione “contratti di distribuzione”, tradizionalmente, si intende un insieme di ipotesi contrattuali che, pur non essendo suscettibili di essere ricondotte ad un’unica categoria, sono accomunate dalla circostanza che una parte, detta distributore, si obbliga nei confronti di un’altra, detta fornitore, ad allocare sul mercato i beni realizzati da quest’ultimo. Dalla nozione assai generale appena fornita emerge, pertanto, che nell’ambito dei contratti di distribuzione possono, senz’altro, rientrare anzitutto i contratti di concessione di vendita e di franchising, ma anche quelli c.d. di distribuzione selettiva, nonché una vasta serie di ipotesi riconducibili alla distribuzione del commercio elettronico.

In linea di principio e sempre del tutto generale, può affermarsi che la distribuzione commerciale comprende tutte le attività che, a titolo e con modalità diverse, mettono in contatto la fase della produzione dei beni o dei servizi con quella del consumo o dell’utilizzazione. Mediante la conclusione di accordi di tal tenore i produttori, da un lato, possono soddisfare le esigenze dell’allocazione sul mercato dei beni prodotti; i consumatori, dall’altro, quelle dell’acquisto degli stessi al miglior rapporto qualità/prezzo.

Con riguardo ai contratti di distribuzione in genere, tradizionalmente, si distingue a seconda che si tratti di una distribuzione diretta o indiretta.

Nella prima ipotesi, il fornitore si preoccupa direttamente di allocare sul mercato i beni da egli prodotti e cura l’apertura di filiali appositamente perché i consumatori possano reperire, presso le stesse, i beni in questione, senza che si renda affatto necessario ricorrere a soggetti terzi, in modo tale che la distribuzione in concreto si realizzi mediante il passaggio immediato dal produttore al consumatore. È del tutto evidente, peraltro, in considerazione dell’estensione potenzialmente assai vasta sul territorio nonché dell’articolazione in ipotesi anche particolarmente ramificata, che il fornitore si avvalga, al fine di realizzare in concreto l’operazione di distribuzione, di propri ausiliari legati (o meno) dal vincolo di subordinazione nei suoi confronti.

Con il termine “distribuzione indiretta”, di contro, si vuol intendere il complesso e articolato insieme delle fasi che devono necessariamente intercorrere affinché il prodotto, una volta fabbricato, possa essere utilizzato dal consumatore, e precisamente quella di transito dal produttore al grossista, dal grossista al commerciante al dettaglio e, ancora, da quest’ultimo all’utente finale.

In particolare, è evidente che nel caso della distribuzione indiretta il produttore concentra ogni suo sforzo esclusivamente sulla fase che direttamente lo riguarda (quella di produzione, appunto) e, pertanto, rinuncia alla costituzione di una propria organizzazione distributiva.

Sovente, nel regolamento contrattuale, le parti inseriscono una clausola di esclusiva: il contenuto della stessa può essere vario, a seconda del concreto assetto di interessi che le parti vogliono perseguire. In particolare, può darsi il caso in cui le stesse intendano porre l’obbligo, in capo al distributore, di non vendere prodotti concorrenti in una determinata zona, oppure intendano vincolare tanto il fornitore quanto il distributore: il primo, appunto, a non vendere prodotti concorrenti, il secondo a non avvalersi dell’attività di soggetti terzi rispetto allo stesso distributore al fine dell’allocazione sul mercato dei propri prodotti. In ogni caso, alla luce della natura obbligatoria dell’esclusiva convenuta dalle parti per via pattizia, è indubbio che, in caso di violazione della stessa, la conseguenza sia esclusivamente risarcitoria: non può, infatti, esigersi che terzi, estranei all’accordo, indaghino in ordine alla legittimazione del fornitore o del distributore a stipulare con essi dei contratti.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sui contratti di distribuzione e sul contratto di distribuzione selettiva.

Per informazioni sulla nostra consulenza legale ad imprese ed operatori economici si invita a visitare questa pagina, o a contattare lo studio alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o tramite il modulo di contatto sottostante.

Contatto diretto

Scrivi la tua richiesta cercando di fornire più dettagli possibili

L'invio di questo modulo, implica il consenso al trattamento dei dati secondo la normativa sulla privacy.

 

Come il 90% dei siti web, utilizziamo i cookie per aiutarci a migliorare il sito e per darti una migliore esperienza di navigazione.
La direttiva UE ci impone di farlo notare, ecco il perché di questo fastidioso pop-up. Privacy policy