L'appalto di Servizi

Post on 24 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Il contratto di appalto può far sorgere in capo all’appaltatore o l’obbligazione di eseguire un’opera o quella di prestare un servizio, il tutto verso la dazione di un corrispettivo. Al riguardo, mette conto di definire il concetto di servizio, tenendo però in considerazione che di solito a ciò si è, tradizionalmente, proceduto soltanto in negativo: individuato che cosa debba intendersi per opera, il concetto di servizio coincide, per esclusione, con ciò che non è suscettibile di essere annoverato nell’ambito del concetto di opera. Mentre, allora, per opera deve intendersi la modificazione dello stato materiale esistente, il servizio è propriamente l’insieme delle attività – utili in senso economico – diverse dalle opere.

Chiarito quanto precede occorre, ora, analizzare la disciplina giuridica applicabile al c.d. appalto di servizi. Sul presupposto, infatti, dell’operatività in linea di principio delle norme di cui agli artt. 1655 ss. c.c., va subito specificato che non tutte tali norme sono compatibili con la circostanza che oggetto del contratto siano dei servizi, poiché alcune sono state pensate esclusivamente nella logica che la prestazione dedotta consista nel compimento di un’opera.

Si è posto, pertanto, anzitutto il problema dell’applicabilità all’appalto di servizi dell’art. 1663 c.c., il quale fa gravare sull’appaltatore l’onere di dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, non appena li scopra nel corso dei lavori e nel caso in cui gli stessi possano comprometterne la regolare esecuzione. Il tenore letterale della disposizione appena esaminata sembra portare a escludere l’applicabilità della medesima all’appalto di servizi, nel quale il committente, per definizione, non fornisce alcuna materia al committente. Nonostante la formulazione letterale, tuttavia, la disposizione è tradizionalmente letta in senso lato, nel senso cioè che la stessa sia volta a regolare non solo il caso in cui il committente fornisca la materia prima da lavorarsi per l’appalto di opere, ma anche, più in generale, tutte le ipotesi in cui il committente impartisca delle direttive all’appaltatore che risultino incongruenti o il progetto presenti dei vizi. Se la ragione giustificatrice della previsione, infatti, consiste nell’evitare che sussista un concorso colposo di committente e appaltatore per l’esecuzione di lavori non a regola d’arte, allora la medesima sussiste anche nel caso dei vizi di progettazione o delle direttive incongruenti. Le osservazioni finora compiute consentono di comprendere l’orientamento, sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2319 del 1965), secondo il quale l’art. 1663 c.c. è applicabile anche al caso dell’appalto di servizi: anche in tale ipotesi il committente può fornire all’appaltatore gli impianti o i macchinari affinché quest’ultimo possa prestare il servizio oggetto del contratto. Orbene, qualora gli impianti o i macchinari forniti a tal fine dal committente siano affetti da vizi, l’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente di tali difetti, in ossequio al disposto di cui all’art. 1663 c.c.

Ulteriore previsione normativa la cui applicabilità è discussa per l’appalto di servizi va individuata nell’art. 1664 c.c., il quale legittima tanto l’appaltatore quanto il committente a chiedere una revisione del prezzo qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, si sono verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera tali da determinare un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo convenuto in misura superiore di un decimo (primo comma). La stessa norma, inoltre, si preoccupa di specificare che se le sopravvenute difficoltà di esecuzione derivano da cause geologiche, idriche o simili – e non siano state previste dalle parti – l’appaltatore ha diritto a un equo compenso per essere divenuta la prestazione maggiormente onerosa (secondo comma). Il dibattito in ordine all’applicabilità della normativa appena richiamata si giustifica in ragione della controversa questione della compatibilità della stessa normativa rispetto al caso in cui il contratto abbia ad oggetto un servizio. Anche per la norma in esame, infatti, vigono considerazioni affini rispetto a quelle sopra compiute. E pertanto – nonostante il tenore letterale della disposizione sembri esprimere l’intenzione del legislatore di riferirsi esclusivamente a materiali e a manodopera, con conseguente delimitazione dell’applicazione della disciplina al solo appalto d’opera – le nozioni di materiali e manodopera devono essere intese in senso lato, come comprensive dell’insieme degli stessi macchinari, degli impianti nonché del personale del quale l’appaltatore si serve per l’erogazione del servizio: ne consegue che non v’è ragione per escludere l’applicabilità del primo comma della disposizione anche al caso dell’appalto di servizi. Considerazioni di tenore diverso sembra, invece, debbano essere compiute con riguardo al secondo comma della stessa disposizione, stante la difficoltà che nel caso della prestazione di un servizio assumano rilevanza cause geologiche o idriche.

Altrettanto discussa è l’applicabilità all’appalto di servizi dell’art. 1665 c.c., il quale attribuisce in capo al committente la titolarità del diritto di verificare l’opera compiuta prima di riceverla in consegna: si tratta della nota disciplina del collaudo e dell’accettazione. Ebbene, il dibattito in ordine all’applicabilità della disciplina in oggetto trova la sua giustificazione in ragione tanto del tenore letterale della disposizione quanto della compatibilità della stessa rispetto all’ipotesi in cui l’appalto abbia ad oggetto un servizio. Se, infatti, si fa leva sulla circostanza che la norma fa riferimento alla materiale consegna di un’opera creata dall’appaltatore, si deve concludere che essa non possa trovare applicazione alla distinta ipotesi dell’appalto di servizi. Ove, di contro, si ritenga che l’argomento letterale non sia decisivo e, soprattutto, che la verifica sia suscettibile di essere compiuta da parte del committente anche qualora la prestazione dedotta consista in un servizio, bisognerebbe propendere per l’applicabilità.

Sembra, inoltre, prevalere l’orientamento volto a ritenere applicabile all’appalto di servizi la disciplina di cui all’art. 1666 c.c., il quale attribuisce – qualora l’opera sia da eseguire per partite – a ciascuno dei contraenti il diritto di chiedere che la verifica avvenga per ciascuna singola partita. Una volta ritenuto, infatti, che la verifica possa essere compiuta anche nel caso dei servizi, non v’è ragione per escludere l’operatività della norma anche al caso in cui l’esecuzione sia differita per partite.

Con riguardo alla disciplina per difformità e vizi dell’opera (art. 1667 c.c.), essa può essere applicata anche al caso dell’appalto di servizi: occorre, però, coordinare il testo del terzo comma dell’art. 1667 c.c., il quale sancisce che il termine prescrizionale inizi a decorrere dal giorno della consegna dell’opera, con la peculiare ipotesi dell’appalto di servizi. Ne consegue che, allora, il termine prescrizionale cominci a decorrere dal momento in cui l’accettazione è negata o è compiuta con riserva.

Nel caso, invece, della responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili (art. 1669 c.c.), tradizionalmente si esclude la compatibilità della stessa e, di conseguenza, l’applicabilità del relativo regime giuridico al caso dell’appalto di servizi: detta incompatibilità è evidente se si pone mente alla circostanza che la responsabilità in parola presuppone che il contratto abbia ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata. Per ragioni affini, sembra da doversi escludere l’applicabilità dell’art. 1673 c.c., il quale fa gravare sull’appaltatore il rischio del perimento o del deterioramento della cosa, intervenuto prima dell’accettazione da parte del committente, per causa non imputabile ad alcuna delle parti.

Di contro, non sembra porsi alcun problema per l’applicabilità, all’appalto di servizi, della disciplina in materia di risoluzione del contratto per impossibilità dell’esecuzione dell’opera per impossibilità sopravvenuta non imputabile ad alcuna delle parti (art. 1672 c.c.): nonostante il tenore letterale della disposizione si riferisca esclusivamente all’opera, estendere l’operatività della stessa all’appalto di servizi sembra, anche, coerente con i principi generali di diritto dei contratti (Cass. n. 447 del 1956).

Con riguardo, infine, al regime che impone al committente di pagare, in caso di scioglimento del contratto per morte dell’appaltatore, il valore delle opere eseguite in ragione del prezzo pattuito e a rimborsare le spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, tradizionalmente non si esclude che lo stesso operi anche nel caso dell’appalto di servizi.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto d’appalto, gli obblighi delle parti nell’appalto, la responsabilità dell’appaltatore, l’appalto di servizi, il contratto di subappalto.

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